Sistema per la segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing
(Aggiornato al D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023)
Il presente sistema permette di trasmettere, a partire dal 15 luglio 2023 (entrata in vigore del nuovo Decreto), mediante piattaforma dedicata, le segnalazioni in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 24/2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
COS’È IL WHISTLEBLOWING
È un istituto giuridico espressamente previsto già dalla Legge n.190/2012 (cd. Legge anticorruzione) e ora disciplinato dal Decreto Legislativo n. 24/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, con il quale, allo scopo di rafforzare la capacità della Pubblica amministrazione di scoprire e contrastare fatti illeciti, si forniscono speciali forme di protezione a favore del segnalante (c.d. whistleblower).
Il Decreto n. 24/2023 disciplina i canali di segnalazione e le tutele riconosciute alla persona fisica che, in ragione di una conoscenza maturata nell’ambito del proprio contesto lavorativo, segnala, divulga o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledano l’interesse pubblico e l’integrità dell’ amministrazione pubblica.
CHI PUÒ FARE LA SEGNALAZIONE
- I dipendente del Comune di San Filippo del Mela;
- I dipendenti di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico del Comune ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, di società in house, di organismi di diritto pubblico o concessionari di pubblico servizio;
- Lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni e servizi al Comune, o che realizzano opere in favore dell’Amministrazione;
- Lavoratori autonomi o collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso il Comune;
- Volontari e tirocinanti ( retribuiti e non retribuiti ) che prestano la propria attività presso l’Amministrazione comunale;
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- Partecipanti alle procedure concorsuali e/o di selezione;
- Dipendenti in prova;
- Pensionati ed altri soggetti il cui rapporto di lavoro col Comune sia cessato per qualunque motivo.
La segnalazione può avvenire in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Le segnalazioni possono riguardare violazioni del diritto nazionale o del diritto UE già commesse o non ancora commesse, quando si abbiano elementi concreti per ritenere che saranno commesse e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi della L.190/2012, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti ;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.
Le informazioni sulle violazioni devono comunque riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui chi effettua la segnalazione sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo. A rilevare è l’esistenza di una relazione qualificata del segnalante con l’ente, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.
Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.
Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).
Non possono essere segnalate, mediante il ricorso all’istituto del whistleblowing, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico anche con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.
Ai sensi del suddetto Decreto Legislativo n. 24/2023, le segnalazioni con cui si denuncia la commissione di atti ritorsivi presuntivamente subiti in conseguenza della segnalazione del fatto illecito vanno inoltrate esclusivamente ad ANAC che può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA SEGNALAZIONE
L’Ente mette a disposizione delle persone segnalanti un canale per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente procedura. In particolare il soggetto (whistleblower) che intende inviare una segnalazione può utilizzare la piattaforma dedicata Legality Whistleblowing – Segnalazioni Illeciti di DigitalPA, disponibile al seguente link https://sanfilippodelmela.segnalazioni.net/
La piattaforma oltre alla segnalazione scritta con modalità informatiche consente anche quella in forma orale tramite registrazione di un messaggio audio.
Il sistema di segnalazione permette di gestire le segnalazioni con garanzia di riservatezza, anche con ricorso a strumenti di crittografia, per garantire l’identità del soggetto segnalante, della segnalazione, delle persone coinvolte e del contenuto. Attraverso il canale interno è possibile anche l’invio di segnalazioni anonime. Le segnalazioni anonime solo se circostanziate sono equiparate alle segnalazioni ordinarie. Le segnalazioni vengono trattate secondo gli stessi principi di riservatezza.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. N. 196/2003 e del D. Lgs. N. 101 /2018.
La piattaforma garantisce:
- Protezione dei soggetti coinvolti: l’identità del soggetto segnalante (whistleblower), dei soggetti coinvolti e delle persone menzionate nella segnalazione non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere la segnalazione e a darle seguito;
- Riservatezza della segnalazione: il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione viene mantenuta riservata in ogni fase di gestione della segnalazione.
Le segnalazioni saranno esaminate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Segretario Comunale, dott.ssa Chiara Piraino), quale soggetto destinatario delle comunicazioni, il quale potrà interloquire con il soggetto segnalante, gestire la pratica, richiedere eventuali integrazioni Il RPCT può essere coadiuvato da soggetti del suo gruppo di supporto ove specificamente nominati in atto interno.
Alla segnalazione potranno essere allegati documenti ritenuti di interesse anche ai fini delle opportune verifiche da parte dell’Amministrazione in merito alle vicende segnalate.
Al termine del percorso di segnalazione, la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata inviata con successo. Entro 7 giorni dalla data di ricezione il soggetto ricevente rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione. Entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento, o in mancanza di detto avviso entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, fornisce riscontro.
La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.
RICORSO A CANALI ESTERNI DI SEGNALAZIONE
Condizioni per effettuare segnalazione esterna all’autorità nazionale - anticorruzione (ANAC)
Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 24/23 il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
- nell’ambito del contesto lavorativo non è previsto un canale di segnalazione interna, è inattivo o non conforme;
- è stata già presentata una segnalazione interna e la stessa non ha avuto riscontro;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna sarebbe inefficace o possa determinare un rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Si ricorda, infine, che è possibile effettuare una divulgazione pubblica secondo le condizioni e le modalità previste dall’art. 15 del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.